Il sito è in fase di lavorazione e alcune funzionalità saranno fruibili a breve

Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte

Riportiamo un importante aggiornamento giunto dall’ASI riguardante la circolazione delle auto storiche in Piemonte.

COMUNICATO STAMPA

di Luca Gastaldi

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha licenziato il Disegno di Legge 111 per la “Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico”, grazie al quale i veicoli con oltre 40 anni di età e con il riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione; tale esclusione vale per gli stessi veicoli di interesse storico con età compresa tra i 20 ed i 39 anni nelle giornate festive e prefestive.

Con questo provvedimento (anticipato oggi dall’Assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati e in attesa di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale), la Regione Piemonte ha accolto le istanze avanzate dall’Automotoclub Storico Italiano per salvaguardare un settore importante – a livello economico, sociale e culturale – e per mantenere in vita realtà produttive altamente specializzate: in Italia, infatti, il motorismo storico crea un indotto di 2,2 miliardi di euro l’anno (123,4 milioni dei quali generati nel solo Piemonte).

“Questo nuovo Disegno di Legge – ha commentato Alberto Scuro, presidente dell’ASI – è il risultato del confronto concreto e trasparente che abbiamo instaurato da mesi con la Regione Piemonte, in particolare con l’Assessorato all’Ambiente, ed è l’effetto delle tante iniziative che la Federazione ha perseguito per dimostrare come i veicoli storici certificati non impattino sull’ambiente e come costituiscano una leva di sviluppo per l’indotto economico ed occupazionale, oltre ad essere una grande opportunità per il turismo, in particolare proprio in Piemonte. L’Automotoclub Storico Italiano, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e della Motorizzazione, si è prodigato nella ricerca e nella trasmissione di dati riferiti al reale impatto ambientale dei veicoli storici, che in Piemonte producono lo 0,000595% dei PM10 globali e lo 0,00234% degli NOx. Numeri che dimostrano l’assoluta inconsistenza degli agenti inquinanti prodotti dai veicoli di interesse storico e collezionistico: sostanzialmente perché sono pochi e fanno poca strada. Alla base di tutto, resta quindi fondamentale il principio di distinzione tra i veicoli vecchi di uso quotidiano e quelli certificati di interesse storico e collezionistico.”

Testo integrale del DISEGNO DI LEGGE 111
“Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico”

Art. 1.
(Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico)

  1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte, gli autoveicoli e motoveicoli che rientrano in questa categoria, per i quali il riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione e la data di immatricolazione è superiore ai quaranta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fatte salve ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in qualità di autorità competenti, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
  2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi, fatte salve ulteriori e differenti valutazioni dei sindaci, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Tali esclusioni non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Art. 1 bis
(Clausola d’Invarianza finanziaria)
 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.