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Novità esenzione veicoli storici
gen 7
Il comma 666 dell’ art. 1 della legge di stabilità statale n. 190 del 23/12/2014, apportando modifiche all’art.63 della L.342/2000, dispone a partire dal 01/01/2015 l’eliminazione dell’esenzione dal bollo auto per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo ed in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua, se non sono adibiti ad uso professionale. Pertanto dal 01/01/2015 avrà termine il beneficio di tale esenzione ed i contribuenti interessati saranno tenuti al pagamento del corrispondente importo dovuto della tassa automobilistica regionale.
Coloro che nel mese di gennaio 2015 hanno provveduto al pagamento della Tassa forfettaria di circolazione per il loro veicolo, possono integrare il pagamento entro gennaio con un ulteriore versamento pari alla differenza di importo sul C/C postale n. 9605 intestato alla Regione Marche, indicando la targa e la scadenza. Ogni pagamento integrativo effettuato oltre il mese di gennaio sarà soggetto a sanzioni ed interessi.