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  • #314043
    Andrea
    Partecipante

    sono pienamente d’accordo con te, infatti nel mio ultimo inciso ho sottolineato che ci sono cose ben più gravi per cui ci stanno dissanguando……
    purtroppo è come un cane che si morde la coda: lo stato spreme perche la gente frega, ma la gente frega perché lo stato spreme…
    In bocca al lupo per il lavoro….

    #314171
    Salvatore Ignaccolo
    Partecipante

    La Camera dei Deputati ha votato ieri : un solo articolo e centinaia di commi ! :woohoo:
    Per le auto storiche e l’art.63 hanno:
    comma 1 cancellato l’ultimo periodo
    commi 2 e 3 cancellati
    comma 4 nuovi importi per la tassa di circolazione
    nota la IPT dovrebbe sparire nel 2015

    Ecco la nuova faccia dell’Art.63 che entrerà in vigore con la pubblicazione sulla GU. 😉

    1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

    [strike]2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
    a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
    b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
    c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.[/strike]

    3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

    4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

    #314178
    Andrea
    Partecipante

    ……amen…

    #372604
    Salvatore Ignaccolo
    Partecipante

    [quote=”Sal” post=222110][color=#000088]
    … omissis…
    ASI in quanto Federazione non ha potere di controllo sulle certificazioni già rilasciate
    …omissis…
    [/quote]

    [color=#bb0000]Anche di questo si é scritto :
    Asi non potrà mai effettuare controlli in quanto non previsto dal proprio statuto e dalla legislazione in materia !
    😉 🙂
    Invito i giovani utenti a leggere i tanti topics che espongono con correttezza il mondo del motorismo storico, anche se qualcuno dovrebbe essere aggiornato, in virtù degli ultimi sviluppi legislativi.[/color]
    🙂 :cheer:

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